Nestle’ e la multinazionale del confezionamento degli alimenti TetraPack sono state condannate al risarcimento del danno per il componente chimico utilizzato nella fabbricazione degli imballaggi per il latte.
Si tratta di un’importante vittoria per il Codacons, che si era costituita parte legale. E Francesco Tanasi, segretario dell’associazione, dichiara come la vicenda dimostri che sia possibile ottenere giustizia anche contro i grandi colossi internazionali. ”La vittoria del Codacons in Sicilia contro la Nestle’ e le TetraPack – spiega – essendo la prima in Italia, servira’ a fare giurisprudenza in una controversia che appariva ai piu’ persa in partenza proprio per la notevole differenza di forze in campo”.
La sentenza ha riguardato il caso del latte per bambini ‘Mio’, ‘Mio Cereali’, ‘Nidina 2′ con scadenza settembre 2006 e ‘Nidina 1′ con scadenza maggio 2006 (in totale circa 30 milioni di litri) venduti in supermercati, negozi e farmacie, prodotto dalla Nestle’ italiana S.p.a. in TetraPack e sequestrato il 22 novembre 2005 dal Corpo Forestale dello Stato.
La misura precauzionale del sequestro era stata disposta a seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpa – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Marche, successivamente ad un primo sequestro di due milioni di litri di latte ‘Mio’ e ‘Nidina 2′ avvenuto il 9 novembre.
Le analisi accertarono, in tutte le confezioni in scadenza a maggio/settembre 2006, l’alterazione del latte e la presenza di tracce di un componente chimico, identificato come IsopropilThioXantone (ITX), utilizzato come fotoiniziatore di inchiostri nella fabbricazione di imballaggi, nelle confezioni in TetraPak a stampa off-set. In pratica il componente aveva contaminato gli alimenti contenuti negli involucri.
I genitori di due bambine che avevano consumato il latte in questione si rivolsero al Codacons per la tutela dei loro diritti e per chiedere al giudice il risarcimento del danno.
Il giudice di pace di Giarre (Catania) ha stabilito che ”la commercializzazione del ‘prodotto inquinato’ comporta una responsabilita’ di natura contrattuale ed extracontrattuale in quanto si profila non solo una ipotesi di inadempimento contrattuale ma anche una ipotesi di responsabilita’ per il danno alla salute che la commercializzazione comporta”. E ancora, nello specifico, alcuni genitori e figli ”subirono un danno di natura psicologica determinato dal turbamento e dalla preoccupazione che la prole possa essere contaminata a causa della sostanza inquinante”.

fonte: www.tuttoconsumatori.it