Il Tribunale di Parma ha dichiarato la nullita’ del contratto di acquisto di una multiproprieta’ e congiuntamente quella del contratto di finanziamento ad esso collegato. Dunque, secondo il Giudice il contratto di finanziamento gode delle stesse sorti giuridiche del contratto d’acquisto. I due contratti, infatti, pur conservando ciascuno la propria individualita’, sono basati su una reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone validita’ ed efficacia.
Entrambi i contratti, dunque, sono stati dichiarati nulli per indeterminatezza dell’oggetto. ”La sentenza, la prima che ha condannato anche la societa’ finanziatrice a restituire le somme versate – afferma l’avvocato Giovanni Franchi, il legale di Confconsumatori che ha seguito la vicenda – dice chiaramente che si ha la nullita’ quando, come in questo caso, non si stabilisce il periodo di esercizio del diritto, ma lo si individua con la sola espressione periodo rosso”.
Le modalita’ per trarre in inganno i consumatori anche in questo caso sono state le consuete: un invito presso un hotel per ritirare il premio di una vacanza gratuita e, in loco, la proposta di acquistare un contratto di timesharing (periodi di vacanza in multiproprieta’), con l’adesione a una fantomatica associazione, mai precisata e mai rivelata, e senza alcuna indicazione di durata, con contestuale richiesta di sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
fonte: www.tuttoconsumatori.it





