Nella recente sentenza 180/2009 la Corte Costituzionale e’ intervenuta sull’indennizzo diretto parlando di ”carattere alternativo, e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore”. L’indennizzo diretto e’ entrato in vigore il primo febbraio 2007 e prevede che, in caso di incidente, i danneggiati non responsabili o responsabili solo in parte siano risarciti direttamente dal proprio assicuratore e non piu’ dall’assicuratore di chi ha causato l’incidente. Per Fabrizio Premuti, responsabile Rc auto e assicurazioni di Adiconsum, non mancano i difetti al risarcimento diretto cosi’ come e’ impostato. Un punto riguarda l’introduzione della terzieta’ nell’individuazione del valore economico del danno. ”Il debitore – afferma Premuti – non puo’ certamente stabilire l’entita’ del debito ma dev’essere un ente terzo, quindi un perito terzo, un medico terzo, che vanno a individuare quali sono le entita’ del danno prodotto nei confronti del consumatore danneggiato, e quindi quali sono i valori che vanno applicati nel risarcimento. Non solo: vanno anche individuate le voci che vanno comprese nel risarcimento. Per esempio sul danno alle persone si fa molta confusione su quello che puo’ essere il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale, il danno esistenziale. Qui va tutto riportato nell’ambito del diritto. E queste voci devono essere assolutamente individuate da una persona che non sia quella che e’ interessata nel pagamento del risarcimento. Ancora: e’ stata data all’impresa di assicurazione l’intera partita dell’informazione e dell’assistenza”.

fonte: www.tuttoconsumatori.it