Niente piu’ misteri sulle garanzie post-vendita. Questo l’intento della guida pubblicata dall’Unione nazionale consumatori sul proprio sito internet: una serie di indicazioni, o meglio di risposte alle domande piu’ frequenti dei consumatori, per fare chiarezza sul campo. Perche’, ricorda l’associazione, ”per ogni bene di consumo mobile (elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari, etc.) le legge stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia della durata di due anni che puo’ far rivalere in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicita”’. Le controversie con i venditori non mancano anche a causa di una scarsa conoscenza da parte dei consumatori. E allora, ecco qualche indicazione utile: se l’elettrodomestico acquistato non funziona, ”per legge e’ il venditore ad essere responsabile quando il difetto del bene si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna dello stesso”. In caso di anomalie, si hanno due mesi di tempo per rivolgersi al venditore. Inoltre ”la garanzia dei beni di consumo si estende per due anni; se il difetto si presenta entro sei mesi si presume che esistesse gia’ al momento dell’acquisto e in questo caso l’onere della prova spetta al venditore. Al contrario, se il difetto si manifesta dopo sei mesi, sara’ il consumatore a dover dimostrare che il prodotto era difettoso gia’ al momento dell’acquisto”.

fonte: www.tuttoconsumatori.it