Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullita’ di un primo acquisto, del marzo 1999, di obbligazioni Argentina per un valore di euro 77.000, per mancata sottoscrizione del contratto quadro come da art. 23 del Testo Unico Finanziario. Con la stessa sentenza, il Tribunale, in merito ad una seconda negoziazione del marzo 2000 di obbligazioni Argentina per euro 28.000, ha rilevato l’inadeguatezza dell’investimento per dimensione e tipologia, per il fatto che al momento dell’acquisto l’investimento in titoli Argentina rappresentava il 50% circa del patrimonio del cliente e gli altri titoli presenti nel portafoglio non erano affatto speculativi. Ne da notizia la Confconsumatori che pone l’accento sull’importanza, in particolare, del secondo acquisto menzionato nella sentenza ”poiche’ ribadisce il concetto che, di fronte ad un divieto legale di agire, ossia quello di negoziare titoli inadeguati, in assenza di una precedente autorizzazione scritta dell’investitore, rimane irrilevante la ricostruzione della volonta’ ipotetica dell’investitore stesso. E’ da sottolineare come l’informazione omessa abbia inciso sulla formazione della sua volonta’. Cio’ che unicamente rileva e’ il fatto che l’intermediario, con la propria condotta omissiva, ha posto l’investitore in una situazione di pericolo che il legislatore intendeva prevenire”, specifica l’avvocato Martino Bianchi, legale di Confconsumatori Lombardia. La sentenza, infatti, sottolinea anche che l’investitore non aveva dato alcuna preventiva autorizzazione scritta a negoziare tali titoli inadeguati, dichiarando cosi’ la responsabilita’ per inadempimento dell’intermediario finanziario, con contestuale condanna a risarcire il capitale investito (ex art. 1218 del Codice Civile).

fonte: www.tuttoconsumatori.it