La nube islandese torna a rallentare o fermare i voli europei. E di fronte al nuovo blocco aereo, l’Adoc chiede il rimborso per intero di tutti i voli cancellati, low cost compresi.
L’associazione ricorda i diritti dei passeggeri: l’assistenza a terra che deve essere garantita, il rimborso del prezzo del biglietto, o la riprotezione su un nuovo aereo.
“Chiediamo nuovamente all’Enac di prevedere il rimborso per intero di tutti i biglietti relativi ai voli cancellati, anche low cost”: dichiara il presidente Adoc Carlo Pileri. “Una decisione del genere permetterebbe di dare certezze ai consumatori e di evitare eventuali abusi da parte di tour operator, compagnie aeree e agenzie di viaggio”.


Assistenza a terra

Per quanto riguarda l’assistenza a terra, spiega l’Adoc, i passeggeri hanno diritto a pasti e bevande forniti in relazione alla durata dell’attesa; adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu’ pernottamenti; trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Rimborsi
In caso di cancellazione del volo o ritardo prolungato (di almeno due ore per i voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km; di almeno tre ore per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km e di voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km; di almeno quattro ore per i voli internazionali superiori a 3.500 km.) l’associazione ricorda il diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu’ conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili.

Compensazione pecunaria
La compensazione pecuniaria, conclude infine l’Adoc, (ovvero il risarcimento dai 250 ai 600 euro a seconda della distanza coperta che spetta al passeggero in caso di cancellazione del volo a causa di disservizi aeroportuali o delle compagnie aeree), non e’ dovuta nei casi in cui:

- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione:
a) con almeno due settimane di preavviso;
b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu’ di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;
c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non piu’ di un’ora prima dell’orario.

fonte: www.tuttoconsumatori.it