Il Tar del Lazio respinge il ricorso di Sky, che si era rivolto al tribunale amministrativo per la sentenza dell’Agcom, ritenendola lesiva dell’iniziativa economica di impresa.
Il significato e’ chiaro: anche secondo il Tar agli utenti sono addebitabili i soli costi connessi alla disattivazione dell’impianto in caso di chiusura del rapporto con l’azienda.
Ben fatto per Adiconsum, che ricorda come il provvedimento dell’Autorita’ era stato emanato su indicazione anche dell’assiociazione, secondo cui nei costi di recesso devono essere annoverati solo i costi minimi.
Adiconsum ora dichiara di attendersi “che l’Agcom estenda al piu’ presto quanto deliberato per Sky anche a tutte le altre aziende di telecomunicazioni, che richiedono costi di recesso eccessivi”.

fonte: www.tuttoconsumatori.it